Comunicazione preventiva per chi utilizza lavoratori occasionali
01 febbraio 2022
L’art. 13 del DL 146/2021, (cd. Fisco-lavoro 2022), in materia di sicurezza sul lavoro e ispezioni, introduce dal 1° gennaio 2022 l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio mediante SMS o posta elettronica per chi coinvolge nella propria organizzazione un lavoratore autonomo occasionale. La nuova disposizione richiama l’applicazione delle modalità operative di cui all’art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta della modalità di comunicazione prevista per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione: 1) On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it 2) Posta elettronica, anche non PEC. 3) Sms; 4) App; 5) Fax all’ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici. Il mancato adempimento del nuovo obbligo di comunicazione preventiva viene sanzionato in maniera rilevante: viene infatti prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
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